AGRICOLTURA

MISURA 2.1.1 - INDENNITA' A FAVORE DI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE
I residenti, Imprenditori agricoli ed altri soggetti pubblici o privati, che conducono una superficie agricola utilizzata (SAU) non inferiore a 2 Ha* (due ettari) per almeno cinque anni in zone svantaggiate e di montagna della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, possono beneficiare di un premio annuale che indennizzi il mancato reddito prodotto dagli svantaggi determinati dall'altitudine, dall'acclività, dalle condizioni climatiche e pedologiche del territorio.
Le domande vanno presentate annualmente alla Comunità Montana su un apposito modello cartaceo ed informatico.
Nell'apposita sezione del sito della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia vengono riportate tutte le necessarie informazioni del bando relativo alla Misura 2.1.1.
Nella sezione Utilità del portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), sotto Download, è possibile scaricare le relative istruzioni per la compilazione della domanda.

*1 Ha (un ettaro) nel caso di aziende che in base all’Orientamento Tecnico Economico sono definite come specializzate in ortofloricoltura, in frutticoltura ed agrumicoltura, aziende con diverse coltivazioni permanenti combinate.

 

CONTRIBUTO AI RESIDENTI SULLA STIPULA DI CONTRATTI D'ACQUSTO E DI PERMUTA DI TERRENI AGRICOLI
Ai sensi della L.R. 7 febbraio 1992, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, la Comunità montana può concedere ai proprietari residenti, sussidi di importo pari all'ammontare delle spese notarili, fiscali e professionali connesse ad operazioni di permuta e/o compravendita, inerenti l'accorpamento, l'ingrossamento e l'arrotondamento di fondi agricoli e forestali.
La domanda va presentata sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio entro 5 (cinque) anni dalla stipula del contratto d'acquisto o di permuta.
A corredo della domanda vanno allegati gli originali della documentazione di spesa, debitamente quietanzati, copia autentica del contratto registrato e la destinazione urbanistica valida; la destinazione urbanistica allegata al contratto ha la validità di un anno dalla data del rilascio da parte del Comune.
Nel caso di più contitolari, la domanda va presentata da uno solo di essi, previa dichiarazione di delega da parte degli altri contitolari.
Il beneficiario deve impegnarsi a non cedere il terreno acquisito ed oggetto del contributo per 5 (cinque) anni o cambiarne la destinazione d'uso per 10 (dieci) anni dalla data di erogazione del contributo stesso, salvo restituendone la somma del contributo maggiorata dagli interessi maturati.